Modalità presentazione di ricorso

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), gli aventi titolo possono proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:

  1. entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Cagliari. Il ricorso è da presentarsi:

Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.).  Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
 

  1. entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, con ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Cagliari. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata A.R. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002 Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, l' atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell' art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.